Naturopatia: Aspetti Legali

di | 16 Luglio 2014

Naturopatia

Circa la Divulgazione della Naturopatia e la sua Applicazione, ho voluto andare a “Fondo” una volta per tutte, e la situazione attuale in mancanza di una Legge Specifica (in Italia infatti, non Esistono Diplomi o Lauree Relative che Abilitano a tale professione), risulta che La NATUROPATIA, la sua Consulenza, Applicazione e Divulgazione, è Perfettamente Legale, non solo ma è pienamente consentita e addirittura Tutelata dalla Stato, fatta salva l’astensione da atti riservati dalla legge in via esclusiva ad altre figure (Medici e altre Professioni Riconosciute).

COSTITUZIONE E CODICE CIVILE: QUI
COS’E’ LA NATUROPATIA: QUI

LEGALITA’ DELLA PROFESSIONE DI “CONSULENTE IN NATUROPATIA SCIENTIFICA”
In quanto attività di Consulenza in materia di Salute Naturale, la Naturopatia è una Professione Riconosciuta per Legge perhè appartenente alla Categoria delle Libere Professioni che sono da sempre liberamente e legittimamente esercitate come Attività di Consulenza, previste e disciplinate dal Codice Civile in quanto Prestazione d’Opera Intellettuale (art.2229 e segg).

L’unico modo di svolgere legalmente e legittimamente la Professione di Naturopata è quello di “CONSULENTE IN NATUROPATIA SCIENTIFICA”. Ricordo ancora una volta che tale Attività Non richiede il Possesso di Titoli o l’Appartenenza ad Associazioni di Categoria né Esami o Certificazioni di alcun tipo, essendo già regolamentata dagli articoli 2229 e seguenti, del Codice Civile.

Quindi purché sia Esercitata nel Rispetto delle Competenze di altre Categorie Professionali, in Autonomia, l’Attività di Naturopata è Legittimamente Praticabile, da sempre, purché svolta secondo i Principi che Regolano l’Attività di Consulenza, cioè la Prestazione d’Opera Intellettuale.

Essa NON si rivolge alla Cura di Patologie, ma alla strong>Consulenza in Materia di Salute e di Benessere.

LEGGE: PROFESSIONE NON ORGANIZZATA IN ORDINI O COLLEGI del 14/01/2013, n° 4, ENTERATA IN VIGORE il 10/02/2013

Questa Legge è la Ciliegina sulla Torta per quanto già Abbondantemente Esposto sopra, ed è stata redatta in Accordo con la Comunità Europea.

Qualche Stralcio:
… “La Professione Non Organizzata in Ordini o Collegi”, di seguito denominata «Professione», si intende l’Attivita’ Economica, anche organizzata, volta alla Prestazione di Servizi o di Opere a favore di Terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante Lavoro Intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con Esclusione delle Attivita’ Riservate per Legge a Soggetti iscritti in Albi o Elenchi ai sensi dell’art. 2229 del Codice Civile, delle Professioni Sanitarie e delle attivita’ e dei Mestieri Artigianali, Commerciali e di Pubblico Esercizio disciplinati da Specifiche Normative…

… L’esercizio della Professione e’ Libero e fondato sull’Autonomia, sulle Competenze e sull’Indipendenza di Giudizio Intellettuale e Tecnica, nel rispetto dei principi di Buona Fede …

… La professione e’ esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente …


LEGGE COMPLETA
GAZZETTA UFFICIALE della Repubblica Italiana: QUI

IN CONCLUSIONE
E’ facile capire che se il Naturopata non “Deborda” su Professioni delle quali è Obbigatoria una Laurea o Diploma e l’Iscrizione all’Albo o Collegio o Altro, e

SE NON VISITA, SE NON DIAGNOSTICA, SE NON CURA, SE NON PRESCRIVE, SE NON SOMMINISTRA ANCHE SOLO FARMACI ALTERNATIVI, SE NON DICE DI GUARIRE, SE NON IPNOTIZZA,

non può essere Ostacolato da chicchessia, NEMMENO DAI CARABINIERI:

Lo Dice la Legge e la Costituzione Italiana.

Paolo Cavacece


4 pensieri su “Naturopatia: Aspetti Legali

  1. AS

    grazie, molto utile l’articolo in quanto riassume tutta la questione.

    Personalmente, da anni, tentenno davanti ad un corso di naturopatia in quanto l’incertezza circa il quadro normativo ed il fatto che esso possa cambiare, non mi fa affrontare serenamente l’investimento (oneroso) di un percorso di studi in materia.

    In ogni caso, visto tutto ciò che non si può fare, cosa rimane e cosa si può fare invece?

  2. Graziella

    Una pronuncia ufficiale del Ministero della Salute circa la Naturopatia (n. 0020905.E 13- 02- 2013 ) si esprime così:

    ” La Naturopatia, in base alle sue dichiarate finalità, presenta caratteristiche intrinseche che la avvicinano ad una sorta di pratica medica alternativa con il pericolo che gli operatori naturopati sconfinino nell’ambito di attività diagnostiche e/o terapeutiche che sono riservate alle figure sanitarie abilitate. Appare infatti evidente che, nel momento in cui si intraprendono, sopratutto con riferimento al singolo soggetto destinatario specifico dell’intervento, attività quali educazione all’alimentazione, indicazioni su stili di vita “secondo natura” o addirittura si forniscono ‘consigli’ di utilizzo e ricorso a integratori nutrizionali, si sconfina nel campo delle attività propriamente diagnostiche e terapeutiche, proprie di figure professionali sanitarie riconosciute”.

I commenti sono chiusi.